Lettura 88 Es 20,1-17 Il Decalogo, tredicesima parte

VII° Comandamento: Non rubare

Es 20,15 «non tignov ruberai » o la disciplina dell’avere.

A differenza dei due comandamenti precedenti il verbo “tignov” non attribuisce il divieto solo a qualche particolare tipo di furto, ma lo apre a tutte le possibili fattispecie e pertanto estende la sua validità ad ogni contesto storico e culturale. Allora dobbiamo passare in rassegna alcune delle varie forme di furto, comprese quelle attuali.

Furto di uomini
Il comandamento è stato promulgato in un periodo in cui il furto più redditizio era quello di un essere un umano, perché ti portavi a casa uno schiavo o una schiava che doveva fare gratuitamente tutto quello che volevi senza dovergli alcun salario. Però le pene conseguenti erano severissime, non a tutela dello schiavo, ma del diritto di proprietà del padrone originario. Era tuttavia preso in considerazione anche il rapimento di un uomo libero da vendere come schiavo.

Es 21,16 «Colui che rapisce un uomo e lo vende, se lo si trova ancora in mano a lui, sarà messo a morte».

Dt 24,7 «Quando si troverà un uomo che abbia rapito qualcuno dei suoi fratelli tra gli Israeliti, l’abbia sfruttato come schiavo o l’abbia venduto, quel ladro sarà messo a morte; così estirperai il male da te».

Quindi su questo tipo di furto non si scherzava, mentre ancora in epoca recente si poteva trafficare in esseri umani con grandi guadagni senza incorrere in sanzioni.

Sappiamo che nell’antichità i prigionieri di guerra diventavano schiavi, ma non sembra si praticasse il rapimento per ridurre in schiavitù persone di altri popoli. Gli arabi invece sono stati maestri in questo commercio già in epoca preislamica, ma questo mercato ha assunto grandi dimensioni quando il mondo musulmano si è diffuso su tre continenti: Asia, Africa, Europa e pare che in certi luoghi sia sopravvissuto.

Il mondo europeo moderno a sua volta ha praticato questo commercio su larga scala a partire dal ‘700 e gran parte dell’800, senza che vi fossero sanzioni anche se già nei primi decenni del ‘500 una bolla papale vietava la pratica della schiavitù nelle Indie Occidentali.

Furto fondiario
Il furto di terreni per il mondo biblico risulta particolarmente grave sia perché era una trasgressione alla “Teologia della Terra”, vista anche nella lettura precedente, sia perché non si trattava di grandi proprietà terriere, ma dei campi che a malapena riuscivano a soddisfare i bisogni familiari. Al di là delle espressioni bibliche non c’era in Israele un grande “scorrere di latte e miele” e le carestie erano molto frequenti. Di conseguenza il furto anche di un piccolo appezzamento di terreno, in genere realizzato attraverso liti giudiziarie e falsi testimoni, poteva rendere impossibile la sopravvivenza di una famiglia. Le leggi successive trattano l’argomento in dettaglio.

Dt 19,14« Non sposterai i confini del tuo vicino, posti dai tuoi antenati, nell’eredità che ti sarà toccata nel paese che il Signore tuo Dio ti dà in possesso».

Dt 27,17 «Maledetto chi sposta i confini del suo prossimo! Tutto il popolo dirà: Amen».

Pv 22,28 «Non spostare il confine antico, / posto dai tuoi padri».

Pv 23,10 «Non spostare il confine antico, / e non invadere il campo degli orfani,

11 perché il loro vendicatore è forte, / egli difenderà la loro causa contro di te».

Potremmo aggiungere che non era diversa la situazione sui nostri monti in cui, a differenza delle pianure irrigue, le proprietà erano molto frammentate perché i terreni richiedevano molto lavoro con rese molto scarse. Essi appartenevano alle singole famiglie di cui erano l’unica fonte di sostentamento, che spesso, con grandi difficoltà, riuscivano a trarre nutrimento per tutti i loro membri.

Per dare un’idea della precarietà possiamo ricordare il “diritto di foglia” e di conseguenza la possibilità del furto di foglie. Era il diritto, in vigore ancora una cinquantina di anni fa, di raccogliere le foglie che cadevano nel bosco per farne strame agli animali. Diritto concesso dal proprietario del bosco a fronte di un compenso, generalmente in natura, come latte, formaggio, uova, ecc. Nessun altro poteva raccogliere fogliame in quel bosco se non chi aveva acquisito tale diritto.
Non parliamo della legna o della frutta sugli alberi.
Anche il taglio di un alberello era furto che comportava gravi conseguenze; “L’albero degli zoccoli” di E. Olmi lo ha mostrato in modo indimenticabile.
Pur se questi furti erano soggetti alle leggi civili, essi costituivano comunque una trasgressione verso il VII comandamento.

Furti nel commercio
Nel mondo antico il grande problema era costituito dalle unità di misura che variavano da luogo a luogo e potevano essere modificate per diversi motivi che non stiamo ad indagare. Bastava spostarsi di pochi chilometri e si trovavano altre unità di misura.

Ma ancora più difficile era verificare la correttezza o la precisione degli strumenti di misura del peso, della lunghezza, della capacità, ecc. I furti, gli imbrogli e le scorrettezze dovevano essere molto frequenti se stiamo ai ripetuti richiami dei profeti e delle leggi.

Dt 25,13 «Non avrai nel tuo sacco due pesi diversi, uno grande e uno piccolo. 14 Non avrai in casa due tipi di efa, una grande e una piccola. 15 Terrai un peso completo e giusto, terrai un’efa completa e giusta, perché tu possa aver lunga vita nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti. 16 Poiché chiunque compie tali cose, commette ingiustizia ed è in abominio al Signore tuo Dio».

Il profeta Osea, vissuto verso il IX secolo a. C., lamenta l’alleanza stipulata con i cananei, la cui ingiustizia è simbolizzata dall’uso di bilance taroccate:

Os12,7 «Tu ritorna al tuo Dio, / osserva la bontà e la giustizia / e nel tuo Dio poni la tua speranza, sempre. / 8 Canaan tiene in mano bilance false, / ama frodare».

Il profeta Amos lancia questa invettiva contro i commercianti di Samaria che attraverso il commercio fraudolento impoveriscono i compratori fino a costringerli a vendersi come schiavi:

Am 8,4 «Ascoltate questo, voi che calpestate il povero / e sterminate gli umili del paese,
5 voi che dite: «Quando sarà passato il novilunio / e si potrà vendere il grano?
E il sabato, perché si possa smerciare il frumento, / diminuendo le misure e aumentando il siclo
e usando bilance false, / 6 per comprare con denaro gli indigenti

e il povero per un paio di sandali? / Venderemo anche lo scarto del grano».

E questo apre il discorso sulla giusta mercede agli operai.

Furto sul salario
Il Siracide considera addirittura un omicidio sottrarre la mercede agli operai.

Sir 34,19 «L’Altissimo non gradisce le offerte degli empi, / e per la moltitudine delle vittime non perdona i peccati. / 20 Sacrifica un figlio davanti al proprio padre / chi offre un sacrificio con i beni dei poveri.
21 Il pane dei bisognosi è la vita dei poveri, / toglierlo a loro è commettere un assassinio.
22 Uccide il prossimo chi gli toglie il nutrimento, / versa sangue chi rifiuta il salario all’operaio».

La dottrina cristiana lo considera uno dei peccati più gravi, posto tra quelli che gridano vendetta al cospetto di Dio.

Dt 24,14 «Non defrauderai il salariato povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno dei forestieri che stanno nel tuo paese, nelle tue città; 15 gli darai il suo salario il giorno stesso, prima che tramonti il sole, perché egli è povero e vi volge il desiderio; così egli non griderà contro di te al Signore e tu non sarai in peccato».

È sempre Dio che si erge a difesa del povero e, in questo caso, del lavoratore non pagato

Prestito ad interesse

Dt 24,10 «Quando presterai qualsiasi cosa al tuo prossimo, non entrerai in casa sua per prendere il suo pegno; 11 te ne starai fuori e l’uomo a cui avrai fatto il prestito ti porterà fuori il pegno. 12 Se quell’uomo è povero, non andrai a dormire con il suo pegno. 13 Dovrai assolutamente restituirgli il pegno al tramonto del sole, perché egli possa dormire con il suo mantello e benedirti; questo ti sarà contato come una cosa giusta agli occhi del Signore tuo Dio».

Questo comportamento nei confronti del pegno sembra scoraggiare il prestito a interesse.
In effetti la riscossione di un interesse a fronte di un prestito non era ammesso perché considerato sempre e comunque usura o addirittura un furto.

Però il divieto riguardava solo i figli d’Israele. Agli altri, ai gojim, si poteva prestare tranquillamente ed esigere interessi adeguati.
Anche la Chiesa delle origini fa sua questa norma ed essendo “Chiesa universale” la estende necessariamente a tutti.
E questo ha fatto la fortuna degli ebrei emigrati in Europa perché erano gli unici a potere prestare denaro esigendo interesse. Per farla breve, è da questo principio che nascono le grandi banche ebraiche.
Il problema viene superato quando si comprende che il prestito ha consentito ad esempio, a un imprenditore di produrre una ricchezza più grande di quella posseduta prima e allora si incomincia a ritenere giusto riconoscerne una parte a chi ha prestato i soldi; nasce così la distinzione tra interesse ed usura.

Tuttavia è lecito chiedersi se questo vale anche per chi chiede un prestito per superare una situazione di miseria estrema. E forse si dovrebbe dire che il tasso d’interesse non può essere collegato esclusivamente al mercato dei capitali, ma dovrebbe tenere conto anche delle condizioni di chi lo chiede. Si tratta, evidentemente, di uno di qui casi in cui la cosiddetta “legge della domanda e dell’offerta” mostra il suo limite insieme alla sua ingiustizia.

Furto tributario: le tasse
Non possiamo tralasciare un altro tipo di furto alquanto significativo: le tasse
Non pagare le tasse è a tutti gli effetti un furto commesso verso la collettività, sicuramente!
Ma questo dice anche la grande responsabilità che si assumono gli amministratori nel gestire la cosa pubblica, perché raccogliere tributi oltre certi limiti o a fronte di servizi non resi alla collettività è un’altra forma di un furto.

Furto bancario
È un tema di cui si sente spesso parlare, ma che richiede conoscenze tecniche specifiche per poterlo trattare correttamente. Certo l’impressione corrente è che esiste una disparità troppo grande tra il risparmiatore e tutto il mondo che sta dietro lo sportello.
Possiamo solo dire che anche i banchieri sono soggetti all’imperativo del settimo comandamento e non solo alle “cosiddette” leggi del mercato.

Quello che hanno scritto Amos ed Osea 2800 anni fa vale anche per loro oggi perché attraverso quei profeti che ci hanno lasciato poche righe è passata la Parola di Dio!