Lettura 71 Es 21,12 – 22,15 Il Codice dell’Alleanza, quarta parte

Es 21,12 «Colui che colpisce un uomo causandone la morte, sarà messo a morte. 13 Però per colui che non ha teso insidia, ma che Dio gli ha fatto incontrare, io ti fisserò un luogo dove potrà rifugiarsi. 14 Ma, quando un uomo attenta al suo prossimo per ucciderlo con inganno, allora lo strapperai anche dal mio altare, perché sia messo a morte».

I versetti 21,12-36 sono mishpatim, norme casuistiche, che riguardano i reati contro le persone.

Tra di essi gli studiosi rilevano che i vv 12-17 facevano parte dei “debarim” cioè norme apodittiche, imperative che non si trovano più nella loro collocazione originaria.

Anche la nostra traduzione permette di cogliere una tonalità imperativa assente negli altri versetti.

Ancora una volta la legge del taglione la fa da padrone come si vede subito dal v 12. Tuttavia il versetto successivo mitiga la pena nel caso che l’uccisione sia stata accidentale.

Un caso particolare è costituito dal v 15: «Colui che colpisce il padre e la madre sarà messo a morte».

La preoccupazione costante del “Codice dell’Alleanza” è la difesa della vita e il padre e la madre sono donatori di vita per cui il rispetto dovuto ad essi è lo stesso di quello dovuto alla sorgente della vita; questo spiega la gravità della pena inflitta al trasgressore.

Il v 16 «Colui che rapisce un uomo e lo vende, se lo si trova ancora in mano a lui, sarà messo a morte»,

mette in luce un tipo di reato quasi sconosciuto nel nostro mondo: rapire delle persone per venderle come schiavi.

Una prassi ancora in uso negli Stati Uniti quando gli stati del sud ammettevano la schiavitù: perché andare a prendere i neri in Africa?, basta fare un salto in qualche stato del Nord, metti i primi che trovi su un carro e quando hai passato il confine hai degli schiavi a tutti gli effetti, senza diritti civili, che puoi vendere a qualche agricoltore per coltivare il cotone.

20 «Quando un uomo colpisce con il bastone il suo schiavo o la sua schiava e gli muore sotto le sue mani, si deve fare vendetta. 21 Ma se sopravvive un giorno o due, non sarà vendicato, perché è acquisto del suo denaro».

Fare vendetta” vuol dire praticare lo stesso trattamento, cioè il padrone sarà messo a morte.

26 «Quando un uomo colpisce l’occhio del suo schiavo o della sua schiava e lo acceca, gli darà la libertà in compenso dell’occhio. 27 Se fa cadere il dente del suo schiavo o della sua schiava, gli darà la libertà in compenso del dente».

Questi due versetti segnano un passo importate verso il riconoscimento della dignità dello schiavo perché una semplice ferita, come la rottura di un dente, ha come conseguenza l’affrancamento dalla schiavitù.

Essi sono chiaramente in tensione con il v 21 per cui dovrebbero essere di acquisizione successiva.

Il codice di Hammurabi prescriveva un risarcimento al padrone dello schiavo se la ferita era prodotta da un terzo. E se era commessa dal padrone?

I vv 28 ss. costituiscono una serie di mishpatim che oggi chiameremmo “Norme di sicurezza sul lavoro” o “Norme antinfortunistiche”. Come si vede anche in questo caso le pene sono molto severe comprendendo perfino la pena di morte per il proprietario che non sorveglia il bovino solito a caricare.

v33 tratta dell’indennizzo a carico di chi ha lasciato una cisterna o un pozzo senza protezione che costituisce una sorta di trappola per gli animali. Però non si dice nulla se vi cade un uomo forse perché è compreso nel caso di omicidio non intenzionale.

22,4-13 sono un altro gruppo di mishpatim che riguardano il furto e la custodia di animali che si risolvono con un indennizzo. Potrebbe sembrare banale legiferare sulla custodia di animali, ma come si usava anche nei pascoli alpini, i pastori non erano sempre proprietari di tutta la mandria o di tutto il gregge perché chi aveva pochi capi li consegnava, dietro compenso, agli alpigiani perché passassero l’estate negli alpeggi. Evidentemente anche nell’antico Israele si praticava questa usanza tanto che i Vangeli trattano la figura del “Buon Pastore” contrapposta a quella del “mercenario”, il salariato.

B. G. Boschi, Esodo, San Paolo, riporta molti confronti tra queste leggi e quelle di popoli vicini che, in linea di massima, prevedono sanzioni o indennizzi molto più severi rispetto a quelle del nostro testo.

Più frequente è anche l’applicazione della pena di morte, che è comunque un gesto crudele “eseguito pubblicamente” in compensazione di un gesto crudele “eseguito privatamente”.

Se poi l’esecuzione pubblica è praticata mediante la lapidazione, oltre ad accrescere la crudeltà del supplizio, non permette di individuare il lanciatore della pietra mortale. Allora, nessun responsabile?

In realtà acquista particolare rilievo il lancio della prima pietra proprio perché il primo lanciatore dà il via e, in qualche modo, autorizza e “giustifica” il gesto di tutti gli altri.

Solo quando il primo lanciatore viene messo di fronte alla sua responsabilità, quell’atto di “giustizia”mostra tutta la sua falsità. «Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra» appunto… e sappiamo come è finita.

Si abbia il coraggio di andare fino in fondo e dire che le strutture sociali, passate e presenti, nostra compresa, senza un po’ di ingiustizia, senza un tributo di sofferenza applicato a questo o a quello, non riescono a stare in piedi.

È sempre necessario eliminare lebbrosi, prostitute, pazzi, devianti, peccatori… insomma tutti quelli che non rispondo alla specificazione di “persona normale”. 

Siamo ancora lontano anni luce dalla “Giustizia” di Colui che dice: «Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno».